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31 July 2010 - 20:08


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Statuto del "Consorzio per la realizzazione del sistema integrato di welfare dell'ambito-zona di Poggiardo"
( download statuto )

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 (Costituzione)

1. I Comuni di Andrano, Botrugno, Castro, Diso, Giuggianello, Minervino di Lecce, Nociglia, Ortelle, Poggiardo, Sanarica, San Cassiano, Santa Cesarea Terme, Spongano, Surano ed Uggiano La Chiesa si costituiscono in Consorzio ai sensi dell'art.31 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000.
2. Il Consorzio è lo strumento di organizzazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale.

Art. 2 (Denominazione - Sede – Durata)

1. Il Consorzio assume la denominazione di "CONSORZIO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL’AMBITO-ZONA DI POGGIARDO"
2. Il Consorzio ha sede legale presso il Comune di Poggiardo e può istituire sedi operative anche in altri Comuni tra quelli consorziati.
3. Il Consorzio ha la durata di dodici anni. Al termine, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabilita dall’art. 9. E' facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata per il tempo e le condizioni stabiliti con atto deliberativo dei rispettivi organi volitivi competenti. Il rinnovo è efficace a condizione che sia espressa da tutti gli Enti consorziati la volontà mediante atti deliberativi, adottati almeno sei mesi dalla scadenza della durata di cui innanzi.

Art. 3 (Obiettivi)

Il Consorzio, come definito dal presente atto è, fra l’altro, finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1. superare la frammentazione municipalistica del territorio negli interventi a favore dei soggetti deboli;
2. favorire la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona, fondato su interventi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto
3. ottimizzare le risorse disponibili attraverso l’unitarietà degli interventi e la condivisione di strategie e politiche di welfare
4. responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
5. qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva dei diversi attori sociali, pubblici e privati, del territorio;
6. realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate allo sviluppo dei servizi;
7. garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali;
8. promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio, assicurando standard minimi di welfare a tutti coloro che vi risiedono, con peculiare attenzione alle categorie fragili o svantaggiate.

Art. 4 (Servizi del Consorzio)

1. Il Consorzio gestisce in forma unitaria tutti gli interventi e servizi definiti nel Piano di Zona di Ambito, favorendo la concertazione con i diversi attori sociali, pubblici e privati, del territorio, e promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di cittadinanza e delle organizzazioni sindacali.
2. Gli Enti consorziati possono, in virtù di eventuale convenzione aggiuntiva, attribuire allo stesso la gestione di servizi ulteriori, riconducibili al sistema integrato locale di welfare secondo la normativa vigente.
3. Ciascun Ente può, altresì, stipulare ulteriori convenzioni direttamente con il Consorzio, ai sensi dell'Art. 30 D. Lgs. 267/00 e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione di ulteriori servizi di propria competenza, riconducibili al sistema integrato locale di welfare secondo la normativa vigente.
4. Il Consorzio può, inoltre, gestire servizi e svolgere attività di consulenza, nell’ambito dei sistemi integrati locali di welfare, per altri Enti, pubblici o privati, non rientranti nel medesimo, che ne facciano richiesta, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.

Art. 5 (Quote di partecipazione)

1. Il capitale sociale del Consorzio, alla costituzione, è pari ad € 15.000,00 (quindicimila). Ciascuno degli Enti consorziati partecipa al Consorzio attraverso quote proporzionali rispetto alla popolazione residente negli stessi (Dati ISTAT Censimento della popolazione e delle abitazioni 2001), suddivise nel modo seguente:

Comuni

Popolazione

Quota procapite

Tot. Comune

POGGIARDO

6.075

0,3175342

1.929,02

ANDRANO

5.160

0,3175342

1.638,48

BOTRUGNO

3.046

0,3175342

967,21

CASTRO

2.557

0,3175342

811,94

D I S O

3.298

0,3175342

1.047,23

GIUGGIANELLO

1.286

0,3175342

408,35

MINERVINO DI LECCE

3.949

0,3175342

1.253,94

NOCIGLIA

2.669

0,3175342

847,50

ORTELLE

2.489

0,3175342

790,34

SANARICA

1.446

0,3175342

459,15

SAN CASSIANO

2.223

0,3175342

705,88

SANTA CESAREA

3.095

0,3175342

982,77

SPONGANO

3.814

0,3175342

1.211,08

SURANO

1.791

0,3175342

568,70

UGGIANO LA CHIESA

4.341

0,3175342

1.378,42

T O T A L I

47.239

 

15.000,00


2. In relazione alle suddette quote, è esercitato, da ciascuno degli Enti consorziati, il diritto di voto nell’Assemblea del Consorzio, in proporzione al numero degli abitanti residenti, secondo il prospetto di seguito indicato:

Comuni

Popolazione

Tot. Comune

Voto per Comune (arrotondamento)

POGGIARDO

6.075

12,86

13

ANDRANO

5.160

10,92

11

BOTRUGNO

3.046

6,45

6

CASTRO

2.557

5,41

5

D I S O

3.298

6,98

7

GIUGGIANELLO

1.286

2,72

3

MINERVINO DI LECCE

3.949

8,36

8

NOCIGLIA

2.669

5,65

6

ORTELLE

2.489

5,27

5

SANARICA

1.446

3,06

3

SAN CASSIANO

2.223

4,71

5

SANTA CESAREA

3.095

6,55

7

SPONGANO

3.814

8,07

8

SURANO

1.791

3,79

4

UGGIANO LA CHIESA

4.341

9,19

9

T O T A L I

47.239

100,00

100


3. Ogni Ente consorziato è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo membro, portatore di voto plurimo, in ragione della quota di partecipazione al Consorzio.
4. In caso di recesso o di adesione di nuovi Enti, l'Assemblea consortile, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato.
5. Eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Ente, comportando modifiche sostanziali alla presente convenzione, devono essere preventivamente approvate da ciascun Ente consorziato. Quando il provvedimento determina spesa il silenzio-assenso non opera.

Art. 6 (Partecipazione degli Enti Consorziati. Informazione verifica)

1. La partecipazione degli Enti consorziati si attua attraverso l’approvazione degli atti fondamentali, l’espressione di pareri preventivi e l’informazione.
Gli atti dell’Assemblea su cui è richiesta la preventiva approvazione degli Enti corsorziati sono i seguenti:
a) modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli Enti consorziati;
b) modifiche dei criteri di determinazione delle quote partecipative;
Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviati agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento configurandosi, in caso contrario la fattispecie del silenzio-assenso.
2. Gli atti su cui viene richiesto il parere consultivo preventivo sono i seguenti:
a) bilancio preventivo;
b) conto consuntivo;
c) definizione delle strategie generali e dei programmi;
d) richieste di adesione di altri Enti e consorzi;
e) partecipazione del Consorzio ad Enti, Società , Associazioni, Cooperative sociali;
f) regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
g) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l’ordinaria Amministrazione.
Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono trasmesse agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento. In caso di mancata espressione del parere, l’obbligo di consultazione si considera soddisfatto.
3. L’informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti consorziati di tutti gli atti dell’assemblea e degli atti del Consiglio di Amministrazione.
La trasmissione di tali atti è effettuata a seguito della loro adozione, e contestualmente alla pubblicazione all’Albo del Consorzio.
Tale comunicazione non sospende l’efficacia e l’esecutività degli atti.
4. I consiglieri degli Enti Locali consorziati hanno diritto di accesso agli atti del Consorzio ai sensi dell’Art. 43 D. Lgs. 267/00.

TITOLO II

ORGANI DEL CONSORZIO

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 7 (Organi)

1. Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente.

Art. 8 (Disposizioni comuni)

1. Il funzionamento degli organi è disciplinato da appositi regolamenti.
2. Il controllo degli atti consortili è disciplinato dalle disposizioni del Capo I del Titolo VI del Decreto Legislativo n.267/2000.

CAPO II

ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

Art. 9 (Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea rappresenta la diretta espressione degli Enti aderenti. E' l'organo istituzionale del Consorzio, con funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. L'Assemblea è composta dai legali rappresenti degli Enti consorziati o loro delegati. La delega deve essere effettuata per iscritto e a tempo indeterminato ed avrà efficacia fino a espressa revoca.
3. La Azienda Sanitaria Locale LE/2 e la Provincia di Lecce, pur non essendo Enti consorziati, in quanto altri sottoscrittori dell’Accordo di Programma per il Piano di Zona di Ambito, partecipano all’assemblea senza diritto di voto.

Art. 10 (Prima seduta dell'Assemblea - Convocazione - Presidenza - Accertamento della regolare costituzione e nomina del Presidente dell'Assemblea)

1. La prima seduta dell'Assemblea del Consorzio è convocata entro dieci giorni dalla approvazione del presente Statuto da parte dell’ultimo dei Consigli Comunali degli enti e richiede la partecipazione della totalità degli Enti consorziati.
2. La prima seduta è convocata dal sindaco del Comune di Poggiardo, quale ente titolare della maggiore quota associativa, ed è presieduta dallo stesso.
3. Nella prima seduta, l'Assemblea accerta la propria regolare costituzione ed elegge il Presidente dell'Assemblea fra i rappresentanti degli Enti consorziati.

Art. 11 (Attribuzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea ha competenza sugli atti fondamentali sottoindicati:

a) la nomina del Presidente dell'Assemblea consortile fra i suoi componenti;
b) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
c) la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
d) la nomina dell’organo di controllo;
e) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e pluriennale e le relative variazioni;
f) l'approvazione del conto consuntivo;
g) le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad enti, società ed associazioni e cooperative sociali;
h) le deliberazioni sull'assunzione di mutui;
i) le proposte agli Enti consorziati di eventuali modifiche statutarie;
j) le spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
k) l'ammissione di altri Enti al Consorzio;
l) la definizione delle strategie generali;
m) i regolamenti, salvo quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi da adottarsi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea;
n) investimenti pluriennali, acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria Amministrazione.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio di Amministrazione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena la decadenza.

Art. 12 (Validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Assemblea almeno tre volte l'anno. L’Assemblea può essere convocata altresì su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.
2. L'Assemblea non può deliberare validamente se non sia presente la maggioranza dei rappresentanti degli enti consorziati che rappresentino almeno il 66% delle quote di partecipazione al Consorzio.
3. Ciascun componente dispone di un voto plurimo in relazione alle quote di partecipazione detenute dall'Ente rappresentato, con i criteri di cui all’art. 4. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto espresso a maggioranza delle quote di partecipazione. Per le deliberazioni riguardanti gli aspetti di cui all'articolo 10 comma 1 (lettere a, b, c, d, g, i, k, l) è richiesta altresì la maggioranza dei componenti.
4. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, salvo le deliberazioni riguardanti le persone, che si adottano a scrutinio segreto.
5. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che viene sottoscritto congiuntamente dal Segretario del Consorzio e dal Presidente dell'Assemblea consortile.
6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione partecipa alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto.
7. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Delle convocazioni verrà data comunicazione mediante affissione agli Albi del Consorzio e degli Enti consorziati.

Art. 13 (Presidente dell'Assemblea)

1. Il Presidente dell'Assemblea consortile è nominato dall'Assemblea fra i rappresentanti legali degli Enti consorziati e con la maggioranza prevista dal secondo comma del precedente articolo 11.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, propone gli oggetti da trattare.
3. Il Presidente vigila sull'osservanza da parte del Consiglio di Amministrazione degli indirizzi dati dall'Assemblea per la realizzazione dei programmi e il conseguimento degli scopi di gestione del Consorzio.
4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal rappresentante legale dell'Ente consorziato che rappresenta la maggiore quota di partecipazione al Consorzio.

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 (Consiglio di Amministrazione - Composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente.

Art. 15 (Requisiti per la nomina - Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea del Consorzio anche al di fuori del proprio seno, su designazione degli Enti consorziati, tra persone che abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere comunale e provinciale ed una specifica competenza tecnica ed amministrativa, per studi conseguiti, per funzioni disimpegnate, per uffici pubblici o incarichi istituzionali ricoperti.
2. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale e provinciale previsti dalla legge.
3. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio.

Art. 16 (Durata in carica - Cessione - Revoca)

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di anni tre e non possono essere rinominati più di una volta consecutivamente.
2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:

a) per scadenza;
b) per dimissioni;
c) per decadenza, conseguente alla mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione;
d) per revoca.

3. La revoca dalla carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione è disposta con motivata deliberazione dall'Assemblea per gravi inadempienze alle proprie attribuzioni, col voto favorevole della maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 11 sia in prima che in seconda convocazione.Le dimissioni o le cessazioni comunque verificatesi di oltre la metà dei consiglieri determina la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 17 (Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

a) predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea;
b) sottopone all'Assemblea i piani e i programmi annuali;
c) delibera sull'acquisizione di beni mobili e immobili;
d) delibera sul conferimento di incarichi e sulla stipula di contratti e convenzioni che non siano di competenza di altri organi;
e) delibera sulle azioni da promuovere o da sostenere innanzi alle giurisdizioni ordinarie e speciali;
f) predispone il progetto di bilancio preventivo;
g) nomina il personale dell’Ufficio di Piano e del Consorzio.
3. Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, competono:

a) gli atti conservativi dei diritti del Consorzio sui beni patrimoniali;
b) le locazioni attive e passive di fondi, fabbricati e immobili;
c) le liti attive e passive;
d) le transazioni sopra diritti di proprietà e servitù;
e) le accettazioni e i rifiuti di lasciti e donazioni;
f) le alienazioni di beni;
g) gli acquisti di beni di funzionamento e di mantenimento connessi con il normale svolgimento dell'attività del Consorzio;
h) le modalità di copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali;
i) il conferimento di incarichi di direzione di aree funzionali;
j) il conferimento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
4. Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre alla Assemblea per l'approvazione, sono i progetti finanziari e i rendiconti delle attività e dei progetti eseguiti.

5. Il Consiglio di Amministrazione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze attribuite dalle leggi e dallo Statuto ad altri organi.

6. Il Consiglio di Amministrazione riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti della stessa.

Art. 18 (Sedute del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti . In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi nel caso in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro parenti o affini entro il 4° grado.
4. Il regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

Art. 19 (Presidente del Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e legale del Consorzio. E' l'organo di raccordo fra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.

2. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, propone gli oggetti da trattare; è tenuto a riunire il Consiglio di Amministrazione, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
b) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, alla nomina di commissioni, e alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni non riservati dalla legge all'Assemblea;
c) coordina l'attività dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi del Consorzio;
d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti, nonchè all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Consorzio;
e) esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
f) rappresenta il Consorzio in giudizio, sia come attore che come convenuto;
g) propone all’Assemblea, sentito il Consiglio di Amministrazione, il candidato all’incarico di Direttore.

3. Il Presidente inoltre:

• vigila sul buon andamento del Consorzio;
• vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
• adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria personale responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporsi alla ratifica dello stesso nella sua prima adunanza;
• provvede alla trasmissione in elenco all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
• promuove iniziative di informazione e di partecipazione dei cittadini alle attività del Consorzio;
• cura i rapporti con gli Enti consorziati;
• firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Presidente può fare, a sua discrezione, speciali delegazioni di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, delega un Consigliere a sostituirlo in caso di assenza ed impedimento.

Art. 20 (Indennità)

1. Le indennità di carica a favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono deliberate dall'Assemblea.
2. Le indennità di carica non potranno in alcun caso eccedere quelle stabilite dal D. Lgs. 267/2000.

CAPO IV

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21 (Nomina)

1. Organo di controllo del Consorzio è il Revisore Unico dei conti, nominato dall'Assemblea, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.11, secondo quanto previsto dall'art.234 del Decreto Legislativo n.267/00.
2. Non può ricoprire la carica di Revisore chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'art.236 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Art. 22 (Attribuzioni dell’organo di controllo)

1. L’organo di controllo, in conformità allo statuto e all'apposito regolamento:

a. collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b. esprime pareri sulle proposte di bilancio e dei documenti allegati;
c. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Consorzio;
d. redige l'apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;
e. attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione;
f. esprime nella relazione rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza e produttività e economicità della gestione.

Art. 23 (Responsabilità)

1. L’organo di controllo risponde della verità delle attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.

Art. 24 (Trattamento economico - durata in carica cessazione - decadenza - revoca)

1. Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore è determinato con deliberazione dell'Assemblea.
2. Il revisore dura in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Revisore ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il revisore cessa dalla carica per scadenza dell'incarico e per dimissioni.
4. Il revisore decade dalla carica in caso di perdita della cittadinanza italiana o per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al comma 2 del precedente articolo 20.
5. Il revisore non è revocabile salvo che:
a) per gravi violazioni delle norme dello statuto o della legge;
b) per inadempienza e in particolare per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione dell'Assemblea del rendiconto della gestione.
6. Il provvedimento di revoca è adottato dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 11 sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 25 (Segretario del Consorzio)

1. Il Segretario del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, svolge le seguenti funzioni:
a) assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente;
b) è responsabile dell'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre all'esame dell'Assemblea ed esprime il parere di legittimità sulle stesse e su quelle del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA - GESTIONALE

Art. 26 (Ufficio di Piano)

Il Consiglio di Amministrazione istituisce e nomina l’Ufficio di Piano, preposto alla realizzazione del sistema integrato locale di welfare, come definito nel Piano di Zona di Ambito, di cui ne assume la responsabilità il Direttore del Consorzio. Esso si configura quale struttura gestionale tecnico – amministrativa, avente la dotazione di risorse umane necessarie per il conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano di Zona di Ambito, o degli eventuali altri individuati dall’Assemblea del Consorzio, su proposta del Consiglio di Amministrazione. La composizione e le azioni specifiche dell’Ufficio di Piano sono definite in uno specifico regolamento, approvato dall’Assemblea.

Art. 27 (Il direttore. Nomina – Trattamento economico e normativo)

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente. L’incarico di Direttore può essere conferito a tempo determinato, mediante contratto di diritto pubblico o di diritto privato, a soggetto avente i requisiti previsti e previa presentazione di curriculum professionale. L’incarico di Direttore può inoltre essere conferito a un dipendente degli Enti consorziati purché in possesso dei requisiti previsti. Il Direttore dura in carica un anno e può essere rinominato. L’Assemblea delibera la conferma in carica del Direttore o la sua cessazione almeno un mese prima della scadenza, dandone comunicazione all’interessato. Il licenziamento del Direttore può essere disposto dal Consiglio di Amministrazione, sentita l’Assemblea, per motivi connessi alla funzionalità e all’efficienza del Consorzio.

Art. 28 (Attribuzioni del Direttore)

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un’organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse consortili. Il Direttore tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie del Consorzio, a livello locale, regionale, nazionale e comunitario.

2. Il Direttore:
1. formula proposte di deliberazione da sottoporre all’esame e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea;
2. esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
3. sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema dei bilanci economici di previsione annuale e pluriennale, e del conto consuntivo;
4. partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea senza diritto di voto;
5. rappresenta il Consorzio in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
6. esprime i pareri obbligatori in ordine alla congruità tecnica delle proposte di deliberazioni da sottoporre all’esame del Consiglio di Amministrazione;
7. esprime pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione da sottoporre all’esame dell’Assemblea.

3. Al Direttore spetta inoltre:
a) dirigere il personale del Consorzio;
b) organizzare funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
c) adottare i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei vari servizi del Consorzio;
d) adottare tecniche e metodologie per la valutazione dei costi e dei benefici e per la realizzazione degli obiettivi;
e) proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali misure disciplinari nei confronti del personale;
f) presiedere le aste e le licitazioni private;
g) stipulare i contratti;
h) predisporre piani di formazione e aggiornamento del personale;
i) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio ed entro i limiti e con le modalità previste da apposito regolamento;
l) firmare gli ordinativi di incassi e di pagamento;
m) firmare la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
n) provvedere all'invio dei verbali delle deliberazioni previste dall'articolo 5 agli Enti consorziati.

In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il suo temporaneo sostituto.

Art. 29 (Dirigenti e collaborazioni esterne)

1. La dotazione organica del Consorzio può prevedere figure dirigenziali preposte alla direzione di specifici servizi.
2. Ai dirigenti sono attribuite le funzioni e le responsabilità gestionali definite dal Regolamento di organizzazione.
3. Per obiettivi determinati il Consorzio può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità da disciplinare con apposito contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.
4. Per tali forme di collaborazione il Consorzio può avvalersi di tecnici liberi professionisti o di personale dipendente da altri Enti pubblici, nel rispetto della normativa generale vigente, previa acquisizione di curriculum che dimostri la professionalità e le capacità richieste.

Art. 30 (Personale del Consorzio)

1. Lo stato giuridico ed economico del personale del Consorzio viene regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di personale degli enti locali.
2. Il Consorzio dispone di un regolamento dei servizi, degli uffici e della dotazione organica.

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITA', BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 31 (Entrate)

1.Le entrate del Consorzio sono costituite da:
a) le risorse del complessivo fondo sociale assegnate agli Enti consorziati e conferite all’Ambito (Quota FNPS + Quota Fondo Regionale Globale Socio-Assistenziale + Cofinanziamento Comunale previsto + Eventuale altra quota aggiuntiva a titolo di cofinanziamento, definita dagli Enti Consorziati );
b) trasferimenti degli Enti consorziati in relazione alle materie attribuite al Consorzio;
c) contributi degli Enti consorziati, della Regione, della Provincia, dello Stato e di altri Enti;
d) rendite patrimoniali;
e) accensione di prestiti;
f) prestazioni a nome e per conto di terzi;
g) quote di partecipazione degli utenti;
h) altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio;
i) eventuali finanziamenti concessi dall’Unione Europea.

2. Al Consorzio si applica la contabilità economico-patrimoniale; il bilancio è conforme al dettato del Codice Civile. E' d'obbligo il pareggio di bilancio, che va assicurato in ragione dei trasferimenti e degli introiti sopra descritti.

Art. 32 (Il patrimonio)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito:
a) dai beni immobili e mobili derivanti da acquisti, permute, donazioni e lasciti;
b) da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questa devoluto;
c) da trasferimenti.

2. Il Consorzio è inoltre consegnatario di beni di proprietà di altri enti di cui ha normale uso.
La manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili di cui è consegnatario compete al Consorzio; quella straordinaria compete all'Ente proprietario, ma può essere curata dal Consorzio, a seguito di specifico accordo con l'Ente proprietario.

Art. 33 (Criteri di gestione)

1. Il Consorzio informa la propria attività a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità ed ha l'obbligo di pareggio di bilancio.

Art. 34 (Direttore generale)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi determinati dagli Enti aderenti, trovano adeguato sviluppo nella relazione previsionale e programmatica nonchè nel Bilancio pluriennale, strumenti di programmazione generale.
2. L'Assemblea del Consorzio delibera, entro i termini previsti dalla legge, il bilancio preventivo annuale e pluriennale e il conto consuntivo, che vengono trasmessi agli Enti consorziati per l'approvazione.

Art. 35 (Contabilità)


1. Il regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.
2. Il regolamento di contabilità definisce inoltre le modalità di trasferimento delle quote annue da parte degli Enti consorziati.

Art. 36 (Servizio di tesoreria)

1. Il Consorzio ha un servizio di tesoreria affidato ad una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. L'affidamento del servizio viene effettuato in base a gara ad evidenza pubblica con procedure stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 37 (Contabilità e Finanze)

Al Consorzio si applica la contabilità economico-patrimoniale; il bilancio è conforme al dettato del Codice Civile.

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 38 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

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