Imposta Municipale Propria (IMU) - Aliquota

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Anno 2015: si ribadisce quanto stabilito per l'anno 2014 con conferma delle aliquote già stabilite per l'anno 2013 e così nel dettaglio:

  • ALIQUOTA DI BASE dell'imposta pari allo 0,76 per cento (art. 13, comma 6)
  • ALIQUOTA dello 0,40 per cento per l'ABITAZIONE PRINCIPALE e per le relative PERTINENZE (art. 13 comma 7);
  • ALIQUOTA dello 0,20 per cento per i FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTAL E (art.13, comma 8).

Inoltre:

  • ALIQUOTA dello 0,46 per cento per i cittadini residenti all'estero (ISCRITTI AIRE).

Si ricorda che:

il legislatore, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale; In particolare:

  1. viene definitivamente esonerata dallâIMU lâabitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate).
  2. viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
  3. sono stati esonerati dallâimposta i fabbricati deposito merce e i fabbricati rurali strumentali;
  4. sono stati esonerati dallâimposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

Per gli iscritti AIRE maggiori dettagli nella Delibera di Consiglio n. 13 del 30.07.2015.

Allegati:

IMU sui terreni agricoli

Con decreto legge n. 4/2015, il Governo ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2014, deve essere corrisposta l'IMU sui terreni agricoli ubicati in comuni non montani (NM), di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.

Pertanto, tutti i proprietari di terreni agricoli ricadenti nel territorio di Botrugno (comune non montano) devono versare tale IMU.

La base imponibile IMU sui terreni agricoli è determinanta applicando al reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25%, i seguenti moltiplicatori:

  • 75 per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, anche non coltivati (L. 147/2013, comma 707 lett. C);
  • 135 per tutti gli altri casi.

REDDITO DOMINICALE x 1,25 x 135 (o 75)

L'aliquota da applicare per il 2014 è 0,76%

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24 utilizzando il codice comune B086 e il codice tributo 3914.