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Acconto IMU e TASI 2016

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notes

Si avvisa la cittadinanza che Giovedì 16 giugno 2016 scade il termine per il pagamento dell'acconto del 50% dell'imposta IMU e della TASI per l'anno 2016.

Il contribuente è in regola se effettua entro tale data il versamento utilizzando il modello F24.

Le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune di Botrugno per il 2015 restano invariate nel 2016.

Si riportano in sintesi ulteriori indicazioni e novità:

IMU per abitazione principale: sono esenti dall'IMU le abitazioni principali delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

IMU altri immobili: sulle case diverse dall'abitazione principale, sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, si applicano le aliquote già in vigore nel 2015. Si consiglia di verificare presso l'Ufficio Tecnico la classificazione catastale ed il valore attribuito dal Comune di Botrugno alle aree fabbricabili.

IMU su immobili comodato gratuito: la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1 comma 10 , ha completamente eliminato le impostazioni precedenti. Viene ora introdotta una sola forma di comodato gratuito, con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione restrittiva, in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi. Per la verifica dell'applicabilità, si consiglia di consultare l'Ufficio Tributi.

IMU sui terreni agricoli posseduti: non è più dovuta.

IMU residenti all'estero: permangono i benefici introdotti dal Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, art. 9-bis, comma 1 e 2 per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza. Per costoro è considerata direttamente abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Non dovranno, pertanto, versare l'IMU.
Per l'abitazione posseduta, invece, dai restanti cittadini italiani all'estero non è prevista tale assimilazione ad abitazione principale. Costoro sono soggetti all'IMU e l'aliquota da applicare in sede di acconto del 50% per il 2016 è quella agevolata già prevista (0,46%).

TASI abitazione principale: Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 14 lett. b)) sono state apportate importanti variazioni alla TASI . Viene eliminata l'imposizione sull'abitazione principale per i proprietari e sulla quota di TASI a carico degli occupanti/inquilini di case quando per costoro l'immobile risulta destinato ad abitazione principale. E' importante, in questi casi, effettuare la dovuta dichiarazione.

TASI altri immobili: sulle case diverse dall'abitazione principale, sugli altri immobili (esclusi i terreni agricoli) e sulle aree fabbricabili, si applicano le aliquote TASI già in vigore nel 2015 e le disposizioni del Regolamento TASI vigente. Si consiglia di verificare presso l'Ufficio Tecnico la classificazione catastale ed il valore attribuito dal Comune di Botrugno alle aree fabbricabili.

TASI residenti all'estero: l'esclusione dall'imponibilità TASI introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 per le case destinate a prima abitazione, in combinato con l'assimilazione ad abitazione principale introdotta dal Decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47, art. 9-bis, comma 1 e 2 per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza che possiedono una ed una sola unità immobiliare a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia non locata o data in comodato d'uso, porta all'esenzione dalla TASI per costoro a partire dal 2016. Per l'abitazione posseduta dai restanti cittadini italiani all'estero non è prevista, invece, tale assimilazione. Pertanto, rimangono soggetti alla TASI e dovranno versare l'acconto TASI 2016 con l'aliquota ordinaria vigente (0,23%).

Si ricorda, in ultimo, che per le variazioni non riscontrabili d'ufficio, occorre sempre effettuare la dichiarazione IMU e TASI.

Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune.

11/06/2016