Certificati anagrafici
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Informazioni
Ufficio competente: Anagrafe
Responsabile del servizio: Leucci Mauro
Responsabile del procedimento: Nocita Antonio
Tempi: immediato
Costo: Diritti di segreteria euro 0,25 per i certificati rilasciati in carta semplice; euro 0,55 se i certificati vengono rilasciati in bollo da euro 16,00
Informazioni sul Servizio
I certificati destinati alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori e concessionari di servizi pubblici devono essere sostituiti da autocertificazioni.
Nel caso in cui sia necessario ottenere un certificato per utilizzarlo nei rapporti tra privati, si ricorda che i certificati sono sempre in bollo (euro 0,55 per diritti di segreteria se i certificati vengono rilasciati in bollo da euro 16,00) ad eccezione dei certificati gratuiti (nascita, matrimonio, morte) e dei certificati anagrafici emessi per esclusivo utilizzo nell'ambito di procedimenti giurisdizionali in materie per le quali vige l'esenzione del bollo (euro 0,25 per diritti di segreteria), quali:
a) procedimenti in materia penale;
b) controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
c) controversie individuali di lavoro o concernenti pubblico impiego;
d) controversie in materia di pensioni dirette o di reversibilità ;
e) controversie in materia di equo canone delle locazioni di immobili urbani;
f) scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
g) recupero crediti professionali dei difensori d'ufficio;
h) adozione, affidamento e tutela di minori.
I certificati anagrafici hanno validità sei mesi. Possono tuttavia essere presentati, anche se scaduti di validità , qualora chi li presenta specifichi in calce al documento che lo stato non è mutato (non c'è bisogno di firma autenticata).
Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere certificati che attestino dati o qualità dell'intestatario già contenuti nei documenti di identità (dati di nascita, cittadinanza, residenza) che sono rilevabili dalla carta o dal passaporto.
Gli uffici anagrafici rilasciano i seguenti certificati (relativi alla data in corso):
a) procedimenti in materia penale;
b) controversie in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
c) controversie individuali di lavoro o concernenti pubblico impiego;
d) controversie in materia di pensioni dirette o di reversibilità ;
e) controversie in materia di equo canone delle locazioni di immobili urbani;
f) scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
g) recupero crediti professionali dei difensori d'ufficio;
h) adozione, affidamento e tutela di minori.
I certificati anagrafici hanno validità sei mesi. Possono tuttavia essere presentati, anche se scaduti di validità , qualora chi li presenta specifichi in calce al documento che lo stato non è mutato (non c'è bisogno di firma autenticata).
Le Pubbliche Amministrazioni non possono richiedere certificati che attestino dati o qualità dell'intestatario già contenuti nei documenti di identità (dati di nascita, cittadinanza, residenza) che sono rilevabili dalla carta o dal passaporto.
Gli uffici anagrafici rilasciano i seguenti certificati (relativi alla data in corso):
- residenza;
- stato di famiglia;
- nascita;
- morte;
- esistenza in vita;
- stato libero;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti politici;
- plurimi o contestuali (certificati che raggruppano in un solo documento più certificazioni riferite alla stessa persona).
Come accedere al servizio
I certificati anagrafici possono essere richiesti presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe o a mezzo posta, anche da cittadini non residenti. Alla richiesta deve essere allegato il costo corrispondente del certificato.
Riferimenti normativi
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D.P.R. n. 223 del 30/05/1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente." GU n. 132 del 08/06/1989
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D.P.R. n. 394 del 31 Agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286." GU n. 258 Suppl.Ord. del 03/11/1999