Sei qui: Home Uffici

Autenticazione (firme, fotocopie, fotografie)

PDF  Stampa  E-mail 

CHIUDI Autenticazione (firme, fotocopie, fotografie)

Informazioni

Ufficio competente: Anagrafe

Responsabile del servizio: Leucci Mauro

Responsabile del procedimento: Nocita Antonio

Tempi: immediato

Costo: L'autenticazione di firme è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria (euro 0,55) e dell'imposta di bollo (euro 16,00). Nei casi in cui è prevista l'esenzione dal bollo: euro 0,25 per diritti di segreteria.

Informazioni sul Servizio

L'autenticazione della firma è un atto redatto in calce alla dichiarazione resa dal cittadino con la quale il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione appartiene effettivamente al dichiarante ed è stata apposta in sua presenza, previo accertamento della relativa identità personale. Sono abilitati all'autenticazione il funzionario competente a ricevere la documentazione, un notaio, un cancelliere, il segretario comunale o un funzionario incaricato dal Sindaco.

Non è più richiesta l'autenticazione della firma per le domande/istanze dirette ad una Pubblica Amministrazione quando:
  • la domanda è sottoscritta davanti al funzionario addetto;
  • la domanda è inviata via fax allegando fotocopia non autenticata del documento d'identità.
Non è più richiesta l'autenticazione della firma per la presentazione delle domande a concorsi pubblici e ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali.
Gli atti privati possono essere autenticati solo da un notaio.

Per gravi motivi (malattia, invalidità, ecc.) si procede all'autenticazione della firma al domicilio dell'interessato, il quale deve essere in grado d'intendere e volere ed in possesso di un documento d'identità valido. Su richiesta un incaricato si recherà presso l'abitazione dell'infermo nei tempi concordati.

Fotografie. L'autenticazione di fotografia (detta anche legalizzazione ) è l'attività con cui si mettono in relazione fotografia e dati anagrafici di una determinata persona.
Vengono autenticate solo foto dirette a Pubbliche Amministrazioni per ottenere il rilascio di documenti personali come il passaporto, la licenza di caccia, pesca, porto d'armi etc.
Oltre che dall'uffico Anagrafe le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dall'ufficio preposto al rilascio dei documenti stessi e/o al ricevimento dell'istanza (per esempio, per il passaporto, la Questura).

Copie di documenti. Consiste nell'attestazione di conformità di una copia con un originale da parte del funzionario incaricato dal Sindaco. La normativa sulla semplificazione amministrativa, impone al dipendente addetto a ricevere l'istanza/documentazione, di autenticare la copia sulla base della semplice esibizione dell'originale e senza che la stessa venga depositata. In questo caso però la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. Inoltre con una dichiarazione sostitutiva di notorietà, l'interessato può affermare che una copia di una pubblicazione e/o qualsiasi documentazione che può costituire titolo di merito, è conforme all'originale. Questa disposizione è di notevole importanza per lo snellimento della presentazione delle domande ai concorsi pubblici per titoli. I documenti privati possono essere autenticati solo se la loro destinazione è a corredo di istanze da produrre alla pubblica amministrazione.

Come accedere al servizio

Per tutte le autenticazioni occorre un documento di riconoscimento valido. Per i cittadini stranieri occorre anche il permesso di soggiorno.
Firme: portare l'atto su cui si deve autenticare la firma.
Fotografie: i cittadini maggiorenni e minorenni tra i 15 e i 18 anni devono presentarsi personalmente con fotografia recente. Per i minorenni al di sotto dei 15 anni, di cui non è necessaria la presenza, il genitore (o tutore), si deve presentare munito di due fotografie recenti del minore.
Copie conformi: portare il documento originale e la copia da autenticare. L'autenticazione può essere richiesta anche da persona diversa dall'interessato e in un Comune diverso da quello di residenza.

Riferimenti normativi

  • Legge n. 127 del 15 maggio 1997 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo". GU n. 113 Suppl.Ord. del 17/05/1997
  • D.P.R. n. 403 del 20 ottobre 1998 "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative." GU n. 275 del 24/11/1998
  • Legge n. 15 del 4 gennaio 1968 "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme." G.U. n.23 del 27 Gennaio 1968
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiadi documentazione amministrativa." G.U. del 20.02.2001 n. 42
  • Legge n. 191 del 16 giugno 1998 "Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica." GU n. 142 Suppl.Ord. del 20/06/1998

Modulistica da scaricare

CHIUDI Autenticazione (firme, fotocopie, fotografie)